Ancora una sentenza del Consiglio di Stato su indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove geotecniche

Ancora una sentenza del Consiglio di Stato su indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove geotecniche

Nell’ambito del ricorso pendente presso il Consiglio di Stato per l’annullamento di una sentenza del Tar Puglia, sezione di Lecce, che aveva ritenuto che la disciplina della materia di indagini e prove richiede una specifica autorizzazione solo per le prove geotecniche, e non per le attività geognostiche che si svolgono in situ, il Consiglio Nazionale dei Geologi aveva svolto un intervento volontario a favore di questa tesi. Nella direzione opposta erano andati invece gli interventi volontari di alcune associazioni di imprese tra cui l’ANISIG.

L’intervento del CNG si configurava sempre nell’ottica di tutelare l’attività professionale dei geologi. A questo proposito vale la pena di ricordare come nella recente sentenza che ha annullato la Circolare ministeriale n. 7619/STC/2010, i giudici amministrativi avevano sottolineato “l’interesse esponenziale della categoria professionale a tutelare l’attività professionale degli iscritti e non le eventuali attività svolte da geologi dipendenti o titolari di società che gestiscono laboratori, attività che non rientrano nell’oggetto della tutela dell’ordine professionale“. 

Con la sentenza n. 3283/2012, depositata l’1 giugno u.s., il Consiglio di Stato ha voluto ricostruire il “quadro normativo rilevante”, per fornire poi la propria interpretazione (Leggi la nota dell’Ufficio Legale CNG).

Muovendo dalla prescrizione contenuta nella disposizione primaria (art. 59 del D.P.R. n. 380/01), il Consiglio di Stato rileva come emerga una chiara distinzione tra indagini geognostiche e prove geotecniche: “le prime consistono… in indagini esplorative che si svolgono sul cantiere e che si sostanziano, in particolare, in perforazioni a rotazione per il carotaggio. Le seconde consistono …in prove volte a stabilire la natura e la caratterizzata del suolo (ad esempio, prove di compressione, di permeabilità, di flessione, di taglio, di densità del materiale sopra indicato, ecc.). L’art. 6.2.2. del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 chiarisce che le prove geotecniche «devono permettere la definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo necessari alla progettazione»”.

La distinzione tra le due scienze – prosegue la sentenza – si desume anche da quanto stabilito dal citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008 che si occupa esclusivamente delle «indagini, caratterizzazione e modellazione geotecnica» e che chiarisce che le prove geotecniche «devono permettere la definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo necessari alla progettazione». Può, dunque, ritenersi che le indagini geognostiche siano «preliminari e preordinate» all’espletamento delle prove geotecniche (in questo senso si veda Cons. Stato, sez. V, 2 febbraio 2012, n. 563)”

Il Consiglio di Stato ritiene che l’art. 59 del D.P.R. 380/2001, facendo esclusivo riferimento alle prove geotecniche, abbia escluso dal proprio campo di applicazione le indagini geognostiche, “per l’esercizio delle quali non è conseguentemente necessario l’ottenimento di un autonomo titolo autorizzatorio”.

Diversamente tale titolo deve essere posseduto – secondo lo stesso Consiglio di Stato – solo per l’esecuzione delle prove in situ espressamente collocabili tra le prove geotecniche.

In questa sentenza viene in qualche modo recepito quanto era stato evidenziato dai giudici amministrativi che hanno annullato la Circolare 7619/STC/2010, quando essi affermavano che “le indagini geognostiche indicano la più ampia attività di conoscenza geologica, che confluisce nella relazione geologica “.

In particolare, nella sentenza in commento, sembra darsi luogo ad una precisazione relativa a quanto anticipato dalla sentenza del TAR Roma n. 3761/2012: “nelle norme tecniche sulle costruzioni, alle indagini geotecniche di laboratorio sono stati affiancati gli esami in sito e i prelievi di campioni solo se effettuati con strumenti tecnici o modalità espressamente indicate.

In sostanza, anche in virtù della nuova sentenza, restano di competenza dei geologi le attività di indagine geognostica che possono essere operate senza particolari mezzi tecnici.

Per l’esecuzione, con mezzi tecnici speciali, di indagini diverse dalle prove in sito espressamente identificate dalla vigente normativa secondaria è sufficiente – ribadisce il nuovo provvedimento giurisdizionale – il possesso della qualificazione SOA OS 20-B, chiarendo ancora una volta il rapporto con le previsioni del D.P.R. 207/2010.

In conclusione la sentenza, trattandosi di giudicato su un appalto di lavori, chiarisce definitivamente che “… la mancata indicazione della necessità dell’autorizzazione per lo svolgimento delle indagini geognostiche è conforme a quanto previsto dalla normativa.

  Gian Vito Graziano

Nota dell’Ufficio Legale sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 3283/2012 in formato pdf

Sentenza Consiglio di Stato n. 3283/2012 in formato pdf

Sulle recenti sentenze del TAR Lazio – Le osservazioni del CNG in formato pdf

Nota dell’Ufficio Legale  sulle sentenze TAR Lazio nn. 3757 e 3761 in formato pdf

Sentenza TAR Lazio n. 03757/2012 in formato pdf

Sentenza TAR Lazio n. 03761/2012 in formato pdf